Dagli anni ’90, tre aspetti fondamentali nella vita quotidiana dei cittadini europei hanno contribuito a creare un sentimento di appartenenza ad una zona comune: la possibilità di viaggiare senza dover mostrare un passaporto (zona Schengen), quella di viaggiare utilizzando la stessa moneta (per i paesi dell’euro) e quella di poter utilizzare il proprio telefono o smartphone in ogni paese dell’Unione.

Poter utilizzare il proprio telefonino e, soprattutto, poter essere raggiunti in quasi ogni parte del globo è una innovazione straordinaria, impensabile fino a qualche decennio fa’. La possibilità di utilizzare le reti di altre società di telefonia dipende dalla compatibilità tecnica tra le reti e gli apparati. In questo campo l’Unione europea è stata pioniera con l’adozione, all’inizio degli anni ’90, del GSM, lo standard comune per i telefoni mobili di seconda generazione. Ciò ha permesso uno sviluppo molto rapido delle telecomunicazioni mobili nell’Unione europea anche grazie alla possibilità di poterli utilizzare in tutti gli stati membri.

Quando il roaming era sinonimo di mobilità… a caro prezzo

Nel mondo delle telecomunicazioni il termine “roaming” descrive la possibilità per l’utente di una compagnia di telecomunicazioni mobili di poter utilizzare il suo telefono, smartphone o altro apparecchio anche in zone dove la compagnia con la quale ha un contratto non dispone di una rete. Questa possibilità viene utilizzata quando si è in viaggio in altri paesi, ma anche in zone del proprio paese dove la compagnia con la quale si ha un contratto non ha ancora una rete propria.

La possibilità tecnica di usare la rete di un’altra compagnia dipende dall’esistenza di un contratto tra le due compagnie. Questi contratti stabiliscono anche quanto la compagnia, che ha stipulato il contratto, con il cliente deve pagare alla compagnia la cui rete viene utilizzata.

I problemi del roaming sono nati dalle tariffe che le compagnie hanno praticato ai propri clienti. Tutte le società di telecomunicazioni si sono rese conto che la maggioranza dei loro clienti usava il roaming in maniera limitata e occasionale. Questo ha permesso loro di praticare tariffe molto alte senza grandi rischi di perdere il cliente. Ci sono stati eccessi che hanno determinato tariffe di roaming molto più alte di quelle nazionali. Inoltre, le tariffe variavano molto (e imprevedibilmente) tra paesi e compagnie.

Per di più, le sovrattasse legate al roaming dipendevano chiaramente dalle frontiere: i prezzi per il roaming nazionale sono sempre stati molto bassi e raramente si sono tradotti in maggiorazioni di prezzo per il cliente. Una telefonata da Torino a Palermo era alla tariffa standard nazionale, mentre una da Ventimiglia a Mentone, a solo una decina di chilometri di distanza, poteva costare molto di più.

La Commissione europea ha avuto un ruolo importante nel processo di liberalizzazione e sviluppo delle telecomunicazioni in Europa.  Fin dagli inizi, si è interessata del problema, provando ad utilizzare gli strumenti offerti da un insieme di regole comuni per le telecomunicazioni adottato nel 2001 che si ispirano ai principi della concorrenza. Purtroppo, questo tentativo non ha prodotto effetti. Si constatò, infatti, che il mercato all’ingrosso (quello dei prezzi praticati dalle compagnie ospitanti alle compagnie visitanti) era competitivo e quindi non regolamentabile sulla base delle nuove regole. Le compagnie ospitanti adattavano spesso i loro prezzi e le compagnie visitanti cambiavano di conseguenza i loro partner preferiti, trasferendo solo molto parzialmente i risparmi così ottenuti ai loro clienti.

Quando il roaming è diventato sinonimo di libertà

Nel 2006 la Commissione europea decise di affrontare il problema utilizzando la legislazione sulla rimozione degli ostacoli al mercato interno, che aveva permesso molti passi avanti in altri settori. Propose quindi un regolamento, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 luglio 2007, che stabiliva dei tetti massimi per le tariffe all’ingrosso e per quelle pagate dai clienti. Alcune compagnie ricorsero di fronte alla Corte di Giustizia contro questa iniziativa, ma la Corte confermò la correttezza della strada scelta.

Nel 2015 si arrivò all’attuale imposizione dell’obbligo di addebitare ai clienti in roaming in altri paesi dell’Unione europea le stesse tariffe del contratto domestico (“roam like at home“). Questi obblighi, effettivi dal 15 giugno 2017, sono stati resi possibili dalla fissazione di un tetto molto basso alle tariffe all’ingrosso (quelle tra compagnie di telecomunicazione). Per esempio, il prezzo all’ingrosso per un minuto di conversazione telefonica è oggi fissato a 0.032 euro contro 0.30 euro nel primo tetto del 2006.

Il 4 dicembre 2018 sono state adottate nuove norme dell’UE in materia di telecomunicazioni che prevedono, tra le altre cose, anche la riduzione dei costi delle chiamate intra-UE, limitando il prezzo delle telefonate da linea fissa o mobile effettuate dal consumatore verso un altro paese UE a un massimo di 19 centesimi al minuto, e degli SMS a 6 centesimi a messaggio. I nuovi limiti si applicheranno già a partire dal 15 maggio 2019.

L’abolizione delle tariffe roaming è stata permessa dall’imposizione simultanea di obblighi legali sulle compagnie domestiche e su quelle dei paesi visitati. Ciò non è possibile fuori dall’Unione europea. Uno Stato potrebbe fissare le tariffe massime per gli addebiti praticati dalle compagnie nazionali, ma non può imporre nulla alle compagnie di paesi terzi. Imporre degli obblighi solo alle compagnie nazionali potrebbe portare a situazioni in cui il roaming diventa un servizio in perdita che le società potrebbero decidere di non offrire più. Ogni turista europeo che prova ad utilizzare il suo smartphone negli Stati Uniti, in Cina o in Giappone si rende conto della difficoltà di replicare nel resto del mondo quello che è stato possibile nell’Unione europea.