Secondo la Commissione europea, in Europa nel 2016 il 57% degli utenti di internet aveva letto articoli di stampa accedendovi da social network, aggregatori di informazioni o motori di ricerca; di questi, il 47% leggeva gli estratti compilati da questi siti senza cliccare sul link (i cosiddetti snippet). Simili percentuali valevano per i contenuti musicali e i film e per i giovani che dichiarano di aver guardato la TV online almeno una volta alla settimana.
L’evoluzione delle tecnologie digitali ha, da un lato, cambiato il modo in cui le opere o altri materiali protetti vengono creati, prodotti e distribuiti, dall’altro ha aperto ai consumatori nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore. Internet è diventato il principale mercato di accesso e distribuzione di tali contenuti.
È chiaro quindi che, in questi anni, si sia avvertita l’esigenza di aggiornare il sistema del diritto d’autore in vigore dal 2001, quando erano ancora poco diffusi i social media, i video on demand, i corsi di insegnamento online e le collezioni d’arte dei musei non erano digitalizzate. Per non parlare della necessità di contrastare la massiccia diffusione di pirateria e streaming illegale: le violazioni del diritto d’autore su scala commerciale, in cui i trasgressori traggono indebito vantaggio dalle opere e dagli investimenti altrui, costituiscono una seria minaccia per i creatori europei impedendo loro di trarre profitto dalle loro opere e scoraggiando quindi la creatività e l’innovazione. Si può quindi ben comprendere come fosse urgente e necessaria una revisione della normativa, in un panorama che risultava ormai non adeguatamente regolato, obsoleto e con grandi vuoti legislativi.
Oggi, dopo un lungo e difficile negoziato avviato nel 2016, è all’esame del Parlamento europeo una nuova direttiva sul copyright, frutto del trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione, un testo che cerca di essere una mediazione rispetto al dibattito che lo ha preceduto.
Per arrivare all’approvazione della direttiva si sono dovuti superare, infatti, numerosi ostacoli, legati alla necessità di trovare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco: quelli dei creatori di contenuti (autori, artisti, industrie creative) e più in generale dei titolari dei diritti, quelli dei prestatori di servizi on-line e quelli degli utenti finali interessati ad avere il più ampio accesso possibile ai contenuti online in tutta l’Unione europea.
Cosa è il copyright?
È il diritto esclusivo dell’autore di un’opera di utilizzarla, pubblicarla, autorizzarne o meno la riproduzione, la distribuzione, l’esecuzione o rappresentazione. L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo.
Quando manca il consenso dell’autore all’utilizzo dell’opera non è consentito a terzi di appropriarsene o diffonderla, anche se presente su internet.
Tutela dei diritti e piattaforme di condivisione di contenuti online
Una delle principali problematiche che la direttiva intende affrontare è costituita dal moltiplicarsi negli ultimi anni di servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti: questi servizi sono diventati le principali fonti per l’accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera sia utilizzata, nonché sulla loro possibilità di ottenere un’adeguata remunerazione per questo utilizzo.
Il timore che potesse essere imposto un obbligo generalizzato di controllo da parte delle piattaforme sulla diffusione di opere protette da copyright è stato uno dei nodi principali su cui si è dibattuto a lungo prima di trovare l’accordo finale.
Il testo finale della direttiva prevede che le piattaforme digitali di condivisione di contenuti, ad esclusione di quelle più piccole (PMI con meno di 3 anni di attività, introiti inferiori ai 10 milioni di euro ed un bacino di utenza inferiore ai 5 milioni al mese), debbano ottenere dai titolari dei diritti un’autorizzazione per pubblicare e diffondere le opere protette dal diritto d’autore. In assenza di tale autorizzazione, la piattaforma può essere ritenuta responsabile per la diffusione dell’opera protetta da copyright, a meno che non dimostri di avere fatto del proprio meglio per evitare di commettere le violazioni e per rimuovere tempestivamente i contenuti non autorizzati, evitando future violazioni.
A tutela della libertà di espressione, i singoli utenti potranno continuare a caricare materiali con contenuti appartenenti a un titolare dei diritti come MEME e GIF (il cosiddetto user-generated content).
Nuove eccezioni
Le eccezioni al diritto d’autore consentono, in determinate condizioni, l’uso di opere protette senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Attualmente la maggior parte delle eccezioni contemplate dal diritto dell’UE sono facoltative e non producono effetti transfrontalieri. Viste le nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali, la direttiva ha introdotto delle eccezioni obbligatorie per tutti gli Stati membri per facilitare l’accesso e l’utilizzo on line e a livello transfrontaliero di materiale protetto dal diritto d’autore. Vi devono essere però finalità collegate all’istruzione, cultura e ricerca, come l’estrazione di testi e dati per fini di ricerca, i materiali illustrativi per l’insegnamento online transfrontaliero e le attività necessarie per la conservazione in formato digitale del patrimonio culturale.
Opere d’arte di pubblico dominio
Le opere d’arte non più protette dal diritto d’autore diventano di pubblico dominio ma, fino ad oggi, alcuni stati membri ne tutelavano la riproduzione. La nuova direttiva interviene uniformando la disciplina tra i paesi assicurando la possibilità per chiunque di fare copie di opere d’arte di pubblico dominio, utilizzarle e diffonderle.
Facilitare la concessione delle licenze e l’accesso ai contenuti
Sarà ora più semplice concedere licenze per la divulgazione di libri, film e altre opere ancora protette dal diritto d’autore ma non più reperibili in commercio. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale (come archivi e musei) potranno diffondere al pubblico, soprattutto online, le opere che fanno parte delle loro collezioni. A tal fine la direttiva agevola questi istituti nel negoziare le licenze con gli organismi di gestione collettiva (ad esempio la SIAE) che rappresentano i titolari dei diritti.
Sarà ora anche possibile vedere una più ampia gamma di film e serie televisive sulle piattaforme di video on demand (come Netflix e Amazon Video) in tutta l’Unione europea, grazie alla semplificazione della concessione delle licenze per lo sfruttamento on line delle opere audiovisive. Un maggior numero di licenze comporterà un maggior numero di opere disponibili sulle piattaforme di VoD, con conseguenti benefici sulla tipologia e sulla varietà delle opere disponibili.
Tutela della stampa
Per tutelare il settore della stampa, gli editori potranno chiedere una remunerazione ai service providers che rendano disponibili le loro pubblicazioni online, salvo il caso in cui siano resi disponibili singole parole o estratti molto brevi. E’ previsto inoltre che i giornalisti ricevano una adeguata quota dei proventi generati dalla remunerazione degli editori. Per gli utenti di internet non cambierà nulla: essi potranno continuare a condividere sui social media contenuti e link a siti web e testate on line (con link ipertestuali).
Remunerazione degli autori e degli esecutori
Gli Stati membri devono assicurare un’equa remunerazione degli autori e degli esecutori nelle relazioni contrattuali con i produttori e gli editori per lo sfruttamento del loro lavoro. Per assicurare la trasparenza e l’equilibrio in questi rapporti contrattuali la direttiva prevede diverse misure che rafforzano la posizione degli autori e degli esecutori.